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Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34
Decreto “Rilancio”

PUBBLICATO IL DECRETO “RILANCIO”

Dopo alcuni giorni di attesa rispetto alla seduta del Consiglio dei Ministri in cui è stato formalmente approvato, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato pubblicato sulla gazzetta Ufficiale del 19 maggio.

Si tratta di un provvedimento estremamente complesso ed articolato, composto da 266 articoli, che introduce nuove disposizioni e che modifica ed integra disposizioni già introdotte da precedenti provvedimenti.

Il Decreto detta disposizioni su molteplici aree, tra le quali le principali sono le seguenti: CREDITO E INCENTIVI, VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI, FISCO, LAVORO E FORMAZIONE, WELFARE, SICUREZZA SUL LAVORO, ENERGIA, AMBIENTE, TRASPORTI, TURISMO, CULTURA, COMMERCIO E AGRICOLTURA, PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, INNOVAZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, GIUSTIZIA.

Risulta impossibile presentare una sintesi dei contenuti dell’intero provvedimento. Evidenziamo di seguito alcune delle principali novità in tema di LAVORO e rimandiamo alla voluminosa Guida predisposta da Confcommercio per una analisi sommaria dell’intero provvedimento.

 

AREA LAVORO

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario FIS (art. 68)

È stata prevista una proroga di ulteriori 9 settimane, in aggiunta alle 9 già previste, in caso di riduzione o sospensione oraria dell’attività a seguito dell’emergenza COVID-19. Tale misura consente di fruire di 14 settimane (9+5 settimane) nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 e ulteriori 4 settimane nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 2020 e il 31 ottobre 2020.

Trattamento di Cassa integrazione in deroga CIGD (art. 70)

È stato previsto anche in caso di cassa in deroga l’innalzamento della durata massima di trattamento di integrazione salariale fino a 18 settimane di cui le prime 14 (9+5 settimane) nel periodo tra il 23 febbraio e il 31 agosto e le ulteriori 4 tra il 1° settembre e il 31 ottobre.

Congedi per i dipendenti (art. 72)

In materia di congedi per i dipendenti del settore privato, viene portato a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata), per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, e viene esteso il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020.

Permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 73)

La disposizione prevede che il numero di giorni di permesso retribuito di cui all’art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, per una spettanza totale, quindi, nel periodo considerato di 18 giorni (3 gg. maggio + 3 gg. giugno + 12 gg).

Sospensione licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 80)

La disposizione porta da 60 giorni a 5 mesi il termine entro il quale è precluso procedere ai licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo, e sono sospese le procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Entro il medesimo termine vengono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Lavoro agile – Smart working (art. 90)

La disposizione prevede, fino al termine del periodo di emergenza sanitaria, il riconoscimento del diritto allo smart-working per i lavoratori dipendenti con almeno un figlio minore di 14 anni, senza necessità di accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 93)

E’ possibile rinnovare o prorogare, fino al 30 agosto 2020, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali introdotte dal c.d. Decreto Dignità di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

La deroga ha portata generale in quanto riguarda sia i datori di lavoro che usufruiscono di trattamenti di integrazione salariale, sia i datori di lavoro che non ne usufruiscono.

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Cliccando sui link qui sotto è possibile leggere e scaricare il testo integrale del Decreto e la nota tecnica predisposta da Confcommercio sui contenuti del “decreto rilancio”.

Decreto Legge n. 34/2020

Nota tecnica Confcommercio

      

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