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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Ristori” – DL 22 marzo 2021 n.41
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo c.a., il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” (c.d. Decreto Sostegni).
Il provvedimento contiene disposizioni su numerose aree tematiche e trasmettiamo la sintesi integrale predisposta da Confcommercio.
Riteniamo però utile evidenziare le principali disposizioni in MATERIA DI LAVORO.
NUOVE MISURE IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART. 8)
La nuova disposizione prevede, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, la possibilità di richiedere:
- il trattamento di integrazione salariale CIGO per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
- l’Assegno Ordinario e la CIGD per una durata massima di 28 settimane che devono essere collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
L’accesso ai predetti trattamenti è consentito senza il riconoscimento di un contributo addizionale e per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto in commento.
Un elemento di novità della disposizione riguarda la presentazione delle istanze di trattamento nonché la trasmissione dei dati necessari alla liquidazione da parte dell’Inps che saranno possibili tramite un nuovo flusso telematico denominato “UniEmens CIG”.
Il termine per la presentazione delle domande è confermato entro la fine del mese successivo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, in fase di prima applicazione, il termine di scadenza è fissato entro la fine del mese successivo la data di entrata in vigore del decreto Sostegni.
In caso di pagamento diretto il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’INPS i dati necessari per il pagamento e il saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
In fase di prima applicazione i predetti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto se tale data è posteriore a quella “ordinaria” che fissa la scadenza per l’invio dei dati all’INPS entro il mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.
Decorsi tali termini il pagamento rimarrà a carico del datore di lavoro.
Per quanto riguarda, invece, la concessione dei trattamenti, le integrazioni salariali possono essere riconosciute sia con modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps sia con le modalità di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 148/2015 (pagamento anticipato da parte del datore).
BLOCCO DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI
Blocco generalizzato dei licenziamenti economici individuali e collettivi fino al 30 giugno 2021 nonché le sospensioni delle procedure pendenti, di cui agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n.223/91, avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Per i soli datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8, ovvero per coloro che possono fruire dei trattamenti di integrazione salariale CIGD, assegno ordinario e CISOA con causale Covid-19, è stato previsto un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tali ammortizzatori.
Il divieto di licenziamento non si applica:
- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi;
- i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA’ (art. 15)
Proroga al 30 giugno 2021 dell’equiparazione del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile.
La lettera b) del comma 1 proroga, altresì, la possibilità, per i lavoratori fragili, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30 giugno 2021, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Le predette disposizioni trovano applicazione anche per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di non creare un vuoto normativo in considerazione del fatto che l’articolo 1, comma 481, della legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ha esteso la disciplina normativa di tutela dei lavoratori fragili al periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI (art. 16)
L’indennità di disoccupazione Naspi è riconosciuta, fino al 31 dicembre 2021, anche in assenza del requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro del lavoratore che intende accedere al trattamento nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE (art. 17)
Prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di rinnovare o prorogare – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – i contratti a termine in assenza di causali, fermo restando il limite di durata massima di 24 mesi.
Le deroghe hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
INDENNITA’ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT (art. 10)
Sono state previste particolari indennità per le seguenti categorie:
- lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, altri lavoratori dipendenti e autonomi e lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 15 e 15 bis del D.L. n. 137/2020 (comma 1)
- dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 2)
- dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 5)
- lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 (commi 3 e 4)
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (comma 6)
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