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Green Pass Rinforzato – Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172
l 27 novembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 – “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” – con cui sono state introdotte nuove misure volte a contenere la “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2.
Tali misure riguardano, in particolare, i seguenti ambiti:
Si riportano alcune indicazioni circa i più rilevanti contenuti del provvedimento per quanto di nostro diretto interesse. In materia di obblighi vaccinali la norma precisa che l’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre prossimo, anche la somministrazione della successiva dose di richiamo (dose booster o terza dose), da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. A far data dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale è esteso, fra gli altri: – al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo n.65/2017, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché – al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, ad esclusione dei contratti esterni, nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno). Il rispetto dell’obbligo deve essere assicurato nel primo caso dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle strutture formative ed educative sopra richiamate e, nel secondo caso, dai responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale interessato. Durata delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 3) Quanto alla durata delle certificazioni, per la certificazione per avvenuta vaccinazione la validità viene ridotta da dodici a nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di somministrazione della dose di richiamo (dose booster o terza dose) successiva al ciclo vaccinale primario, la relativa certificazione verde Covid-19 avrà anch’essa una validità di nove mesi a far data, però, dalla somministrazione della stessa. La riduzione della durata, da dodici a nove mesi, è applicata anche alle certificazioni verdi rilasciate a seguito dell’avvenuta guarigione di soggetti accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. Il periodo di validità di nove mesi decorre in questo caso dall’avvenuta guarigione. Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 4) Il provvedimento, inoltre, amplia – a decorrere dal 6 dicembre 2021 – l’elenco dei servizi e attività per i quali è necessario essere muniti di certificazione verde. In particolare, con l’articolo 4, comma 1, lettera b), si modifica l’articolo 9-bis del decreto Riaperture – relativo all’impiego di certificazioni verdi – inserendo gli alberghi e le altre strutture ricettive tra le attività per le quali è ora previsto l’obbligo di possesso della certificazione verde. Conseguentemente viene soppressa la disposizione che, fino a questo momento, ha esentato dall’obbligo del green pass i clienti di tali strutture – ivi alloggiati – per l’accesso ai servizi di ristorazione interni alle stesse. Inoltre, per quanto riguarda piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se collocati all’interno di strutture ricettive, l’obbligo di green pass viene esteso anche all’utilizzo di spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. Viene inoltre eliminato il divieto – previsto nell’articolo 6, comma 3 del decreto Riaperture – di utilizzo degli spogliatoi per le attività sportive svolte all’aperto “se non diversamente stabilito dalle linee guida” adottate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con l’articolo 4, comma 1, lettera c), si modifica l’articolo 9-quater del DL Riaperture, relativo all’impiego delle certificazioni verdi nei mezzi di trasporto. In particolare si rimuove l’esclusione dall’obbligo di certificazione, a partire dal prossimo 6 dicembre, anche per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
Si precisa, inoltre, che l’obbligo di certificazione verde-green pass per l’utilizzo dei mezzi di trasporto non trova applicazione per le persone di età inferiore a 12 anni e per quelle esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica e che i controlli relativi al green pass, da parte dei vettori, relativamente ai mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, possono essere effettuati a campione. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (art. 5) Con il nuovo comma 2-bis inserito nel corpo dell’art. 9-bis del decreto Riaperture, il provvedimento introduce, a decorrere da lunedì 29 novembre, il cd. “green pass rafforzato” o “super green pass”. Viene infatti stabilito che, nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) ed ai soggetti minori di 12 anni o esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Si tratta, in particolare, delle certificazioni rilasciate a seguito di:
Rimangono dunque esclusi i soggetti cui la certificazione verde sia stata rilasciata all’esito di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (art. 9, comma 2, lett. c). Per i soggetti sopra indicati, la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività e degli spostamenti avverrà “nel rispetto della disciplina della zona bianca”. Non si applicheranno, dunque, le limitazioni ordinariamente previste per la zona gialla e arancione, ma soltanto l’obbligo di green pass rafforzato. Come detto, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 29 novembre 2021. Fino al 5 dicembre 2021 è consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo nelle more del previsto aggiornamento del DPCM 17 giugno . Disposizioni transitorie (art. 6) Il decreto prevede che, dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022, le disposizioni sul “green pass rafforzato” si applichino anche all’interno della zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti, se si fosse in zona gialla, sarebbero oggetto di restrizioni. Tali previsioni si applicano anche ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, cui rimane possibile accedere con il green pass ordinario. Di conseguenza il decreto adegua alle nuove disposizioni il comma 2 dell’articolo 9 –bis del decreto Riaperture, confermando la disposizione che prevede che le disposizioni sull’impiego del green pass, previste per la zona bianca, si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività contemplate siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone ma “salvo quanto previsto al comma 2-bis”, e il comma 4 dell’articolo, al fine di estendere anche al rispetto delle nuove disposizioni l’obbligo di verifica già esistente a carico dei titolari e gestori delle attività. Lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, saranno dunque consentiti, nel rispetto della disciplina della zona bianca, esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate sulla base dell’avvenuta vaccinazione o guarigione dal virus ed ai soggetti minori di 12 anni o esentati dalla campagna vaccinale. Nell’ambito di tali attività sono ricompresi anche i servizi di ristorazione, ma continuerà a essere possibile accedere ai servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, nonché alle mense e catering continuativo su base contrattuale, con il green pass ordinario, e dunque anche con l’effettuazione di un tampone rapido o molecolare. In attesa che sia modificato il D.P.C.M. 17 giugno 2021 – con il quale, ai sensi dell’art. 9, comma 10, del decreto Riaperture, sono state dettate le disposizioni attuative del green pass – il decreto autorizza gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi COVID-19 previste dal nuovo “green pass rafforzato”. Il testo del decreto in oggetto è disponibile QUI La Segreteria è a disposizione per maggiori dettagli informativi.
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