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Nuove disposizioni per contenere l’emergenza sanitaria: D.L. 7 gennaio 2022 n.1

 

Nuove disposizioni per contenere l’emergenza sanitaria:

D.L. 7 gennaio 2022, n.1

In G.U. n. 4 del 7 gennaio 2022 è stato pubblicato il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Il provvedimento introduce una serie di novità in materia di GREEN PASS.

Qui di seguito le principali scadenze:

Dal 10 gennaio 

Obbligo di “super green pass” per:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste nell’ambito di cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centri culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
  • tutti i mezzi di trasporto, compreso quello pubblico locale o regionali

 

Dal 20 gennaio

Obbligo di green pass “base” per accedere alle attività di servizio alle persone:

  • parrucchieri ed estetisti

 

Dal 1° febbraio

  • obbligo di vaccino per gli over 50;
  • riduzione da 9 a 6 mesi della validità del green pass per chi abbia già fatto la terza dose;
  • green pass per accedere a centri commerciali e negozi; uffici pubblici, servizi bancari, postali e finanziari, attività commerciali non essenziali

 

Dal 15 febbraio

Obbligo di super green pass per gli over 50 che si recano al lavoro.

Per tutti gli over 50 le sanzioni pecuniarie per mancato rispetto dell’obbligo vaccinale scatterebbero comunque dal primo febbraio.

Circa le sanzioni, il decreto legge sull’obbligo vaccinale per gli over 50 stabilisce da 100 a 3.000 euro per i non vaccinati.

Ci sono tre tipi di sanzione:

1) 100 euro per il solo fatto di non sottoporsi alle somministrazioni pur essendo obbligati (perché ultra 50enni);

2) Sospensione dal lavoro, senza retribuzione, se l’obbligato al vaccino è un lavoratore;

3) Sanzione da 600 a 1.500 euro se l’obbligato al vaccino è colto sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato (da vaccinazione o da guarigione). In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata.

Queste sanzioni si aggiungono a quelle già contemplate dalle norme che hanno prescritto il green pass “rafforzato” per accedere a determinati servizi e attività (ad esempio, ristoranti, palestre, treni, autobus, cinema, teatri, stadi ecc.). In questi casi, infatti, chi è tenuto al green pass rafforzato e quindi alla vaccinazione (indipendentemente dall’età) soggiace a sanzione da 400 a 1.000 euro se colto senza green pass rafforzato nei luoghi nei quali è necessario.

Infine, il Super Green Pass per le persone guarite viene attivato (o riattivato) in automatico dopo un tampone negativo.

L’elevatissimo numero di contagi ha messo in difficoltà il sistema e il Governo ha deciso di modificare la procedura. I tecnici del Ministero della Sanità hanno aggiornato l’algoritmo del sistema: non sarà più necessario attendere che il medico di base o l’Asl inserisca nel sistema il documento che attesta la guarigione, ma sarà sufficiente il tampone negativo.

A partire dall’1 febbraio il Super Green Pass ottenuto con la guarigione dal coronavirus durerà 6 mesi.

Per il prospetto delle attività consentite aggiornato al 10 gennaio 2021, clicca QUI

 

 

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