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DECRETO LEGGE
1° APRILE 2021 n. 41
SULL’ EMERGENZA COVID
Dopo essere stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile c.a., il Decreto Legge n. 41 del 1° aprile 2021 è entrato immediatamente in vigore e contiene i seguenti provvedimenti:
- Proroga, fino al 30 aprile 2021, dell’applicazione delle disposizioni del D.P.C.M. 2 marzo 2021 e di alcune misure già previste dal D.L. n. 30/2021
- Operatività, dal 7 al 30 aprile 2021, delle seguenti disposizioni:
- Applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
- Estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
- Possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.
Il decreto introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione).
Inoltre, il decreto prevede che sia esclusa la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale a condizione che le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.
Sull’intero territorio nazionale, dal 7 al 30 aprile 2021, sarà assicurato lo svolgimento in presenza:
dei servizi educativi per l’infanzia;
della scuola dell’infanzia;
della scuola primaria;
del primo anno della scuola secondaria di primo grado.
Nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.
Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza.
Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Apri link al Decreto.
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