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Emergenza Sanitaria
D.P.C.M. 3 novembre 2020
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.
Il provvedimento – le cui disposizioni si applicano a partire dal 6 novembre e saranno efficaci fino al 3 dicembre 2020 – sostituisce, modificandole in parte, le previsioni del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, ed introduce nuove modalità per l’individuazione delle restrizioni applicabili su aree del territorio nazionale a seconda che siano caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (“scenario di tipo 3”) o di massima gravità (“scenario di tipo 4”) epidemiologica. Circa la data di entrata in vigore, nonostante il Decreto riporti la data del 5 novembre, il Governo ha diffuso una nota ufficiale con la seguente precisazione: “Tutte le nuove norme previste dall’ultimo Dpcm – quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse – saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre. Lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività”. Si rinvia al testo del provvedimento per un esame puntuale di tutte le disposizioni. Ci limitiamo ad evidenziare alcuni aspetti di interesse per le nostre imprese, rispetto alle disposizioni del DPCM del 24 ottobre di cui abbiamo già dato notizia che, ove non modificate, si intendono confermate.
- Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1)
Su tutto il territorio nazionale dalle ore 22:00 fino alle ore 5:00 del giorno successivo, gli spostamenti sono consentiti soltanto per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Per la restante parte della giornata resta fortemente raccomandato di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, studio, motivi di salute, situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (comma 3). E’ confermato per tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5). Le attività commerciali al dettaglio si svolgono alle medesime condizioni del DPCM del 24 ottobre, ma nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole (comma 9, lett. ff). Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) continuano a svolgersi alle stesse condizioni del DPCM del 24 ottobre, ma la ristorazione con asporto viene consentita fino alle ore 22.00 (e non più fino alle 24.00), allineandola al nuovo divieto di spostamento dopo le 22.00. Resta fermo il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (comma 9, lett. gg). A bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario regionale, esclusi gli scuolabus, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50% della capacità. Detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti (comma 9, lett. mm).
- Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità – “Scenario di tipo 3” – e da un livello di rischio alto (art. 2) PUGLIA e SICILIA (come da Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre, con validità dal 6 al 21 novembre )
Nelle Regioni individuate dal Ministro della Salute si applicano le seguenti misure di contenimento:
a) è vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dai territori di cui all’ordinanza, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, nonché il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui all’ordinanza è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Le ordinanze sopra citate sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto (3 dicembre).
- Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità – “Scenario di tipo 4” – e da un livello di rischio alto (art. 3) LOMBARDIA, PIEMONTE, CALABRIA e VALLE D’AOSTA (come da Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre, con validità dal 6 al 21 novembre ). Queste le ulteriori misure di contenimento per le cosiddette Aree ROSSE:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui all’ordinanza è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano, comunque, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) tutte le attività previste dall’art. 1, comma 9, lett. f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
f) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 24. La novità, rispetto all’Allegato 2 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, è costituita dall’inclusione, tra le attività non sospese, dei “servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere”.
Allegato 23 – Commercio al dettaglio
Si rimanda alla lettura dell’allegato 23, che individua le attività di commercio al dettaglio che non saranno sospese nei territori caratterizzati da uno scenario di tipo 4. Tutte le attività NON ELENCATE sono invece tenute alla sospensione dell’attività di vendita al dettaglio in presenza.
Il testo integrale del DPCM e dei relativi allegati può essere scaricato al seguente link:
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_3_novembre_2020.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20201103_allegati_.pdf
La Segreteria dell’Associazione è a disposizione per approfondimenti e chiarimenti.
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