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DPCM 11 giugno 2020 –
AVVIO DELLA FASE 3

     È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 dell’11 giugno c.a., il D.P.C.M. 11 giugno 2020. Si tratta del provvedimento con cui il Governo detta la disciplina della nuova fase di emergenza sanitaria, verso la completa riapertura delle attività e degli spostamenti internazionali.

Le disposizioni del DPCM producono effetti dal 15 giugno 2020, sostituendo quelle del precedente Decreto del 17 maggio 2020, e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.

Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del decreto.

Il citato D.P.C.M autorizza la ripresa di ulteriori attività, a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l’andamento della curva epidemiologica, quali:

  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo;
  • centri benessere, centri termali;
  • centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni;
  • sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche.

In materia di spostamenti da e per l’estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all’estero per comprovate ragioni lavorative.

Inoltre, il D.P.C.M. 11 giugno 2020, tra le misure urgenti per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, riconferma quanto previsto dal previgente DPCM del 17 maggio 2020, il quale dispone che:

  • i soggetti con infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
  • le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
  • per i datori di lavoro anche privati viene ribadita la possibilità di ricorrere alla modalità di “lavoro agile” disciplinata dagli artt. 18 e 23 della Legge n. 81/2017 per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
  • le imprese sono tenute a rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali

Il testo integrale del Decreto, completo di tutti gli allegati, è un volume di 184 pagine che può essere richiesto alla segreteria dell’Associazione.
Cliccare qui per scaricare il testo del provvedimento senza gli allegati.

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