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FASE 2 – Ulteriori aperture delle attività economiche dal 18 maggio

               
Nelle ultime ore si sono susseguiti nuovi provvedimenti emanati dal Governo e dalle Regioni per disciplinare lo sviluppo della cosiddetta Fase 2 di emergenza sanitaria. In particolare a seguito della cessata validità del DPCM 26 aprile 2020 (che ha disciplinato l’avvio di questa Fase limitatamente al periodo 4 – 17 maggio) è stato emanato il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio) che fornisce il quadro generale della nuova disciplina a decorrere dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020, e successivamente, il DPCM 17 maggio 2020 che fornisce indicazioni operative di dettaglio sui singoli aspetti affrontati dal Decreto Legge 33 con validità fino al 14 giugno.

Ci riserviamo di fornire maggiori informazioni sui singoli aspetti e soprattutto di dare risposta ai quesiti specifici che riceveremo dalle aziende associate. Ci limitiamo in questa sede ad una prima sommaria evidenziazione di alcuni aspetti dei due provvedimenti, per quanto di maggiore impatto sull’attività d’impresa di nostro diretto interesse.

ATTENZIONE: per i profili di applicazione pratica di alcune delle disposizioni che seguono è necessario verificare il contenuto delle Ordinanze Regionali emanate da ciascuna Regione nonché dei Protocolli allegati al DPCM 17 maggio.


ATTIVITA’ ECONOMICHE

Il decreto legge 33/20 prevede che, dal 18 maggio 2020, siano nuovamente consentite, a determinate condizioni, tutte le attività economiche e produttive, senza più distinzioni sulla base dei codici Ateco loro attribuiti, fatta salva, comunque, la possibilità che siano adottate specifiche misure limitative. Quindi, le attività di produzione, commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio, intermediazione, assistenza tecnica, eccetera possono essere liberamente esercitate sull’intero territorio nazionale (fatte salve le eventuali limitazioni introdotte dalle singole Regioni).

Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali si applicano i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. È comunque previsto che, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, possano essere adottate misure limitative delle attività economiche e produttive con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2 del D.L. 19/2020 o, nelle more della loro adozione, con provvedimenti delle Regioni.

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Si prevede l’obbligo per le regioni di monitorare giornalmente l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico.

Sulla base dell’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ogni singola regione può introdurre, anche nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale, informandone contestualmente il Ministero della Salute.

SPOSTAMENTI

Italia

Sempre dal 18 maggio gli spostamenti all’interno delle singole Regioni potranno avvenire senza alcuna limitazione. Tuttavia potranno essere adottate dal Governo o dalle regioni misure di contenimento più restrittive sulla base di quanto disposto dal Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno gli spostamenti, con mezzi pubblici o privati, tra Regioni diverse rispetto a quella in cui ci si trova, così come quelli da e per l’estero, saranno consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute – così come già previsto dal D.P.C.M. 26 aprile u.s. – sebbene rimanga consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno saranno nuovamente consentiti tutti gli spostamenti sul territorio nazionale. Eventuali limitazioni potranno essere disposte solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 19/2020, e pertanto con D.P.C.M. o, in caso di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute, anche con provvedimento del Ministero della Salute. Tali limitazioni dovranno comunque riguardare specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Estero

Saranno consentiti, sempre dal 3 giugno tutti gli spostamenti da e verso l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo i medesimi principi di proporzionalità e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea e degli obblighi internazionali.

Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

Fino al 2 giugno sono invece consentiti spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza o da gravi motivi di salute e con il rispetto di specifici obblighi.

SANZIONI E CONTROLLI

Il provvedimento stabilisce che le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati in sua attuazione, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello relativo all’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 codice penale), con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 4, comma 1, del D.L. 19/2020, tuttora in corso di conversione in legge.

L’importo della sanzione dovrebbe essere ricompreso tra euro 400 ed euro 1000 (rispetto ai 3000 attualmente previsti nel massimo).

Tuttavia, si evidenzia che, fino all’entrata in vigore delle modifiche sopra evidenziate, la sanzione resta al momento ricompresa tra euro 400 ed euro 3.000, aumentata fino ad un terzo se la violazione è commessa con un veicolo.

Inoltre, se la violazione è commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In tali casi, all’atto dell’accertamento, qualora ciò sia necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre immediatamente la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Tale periodo sarà poi scomputato in sede di esecuzione della sanzione accessoria definitiva.

In caso di violazione reiterata della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO

Nella giornata di venerdì 15 maggio, in risposta ai pressanti quesiti posti dalle Associazioni imprenditoriali, INAIL ha emanato una Nota ufficiale con la quale chiarisce che nella ipotesi di contagio da Covid 19 di un proprio dipendente, il Datore di lavoro potrà essere ritenuto responsabile civilmente e penalmente unicamente qualora ricorrano gli estremi della COLPA o del DOLO nell’applicazione dei Protocolli. Pertanto, il rispetto dei Protocolli esonera da ogni responsabilità e INAIL conferma esplicitamente che è estremamente difficile poter configurare profili di responsabilità in capo al datore di lavoro.

Per maggiori dettagli e completezza informativa, ricordiamo che sul portale di Confcommercio nazionale, Confcommercio Milano, del Governo e delle singole Regioni sono pubblicati i testi ufficiali dei provvedimenti in questione.

https://www.confcommerciomilano.it/it/news/news/Aggiornamento-sullemergenza-Coronavirus/

      

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